Avvalersi di un amministratore di sostegno

Descrizione

Avvalersi di un amministratore di sostegno

L'amministratore di sostegno tutela e aiuta chi, anche temporaneamente, non è autonomo e non può provvedere ai propri interessi a causa di una menomazione sia fisica che psichica (Legge 09/01/2004, n. 6, art. 3, com. 1). L'amministratore di sostegno assiste le persone nell'affrontare problemi concreti e quotidiani, come investire somme di denaro e prestare consensi alle cure mediche.

L’amministratore di sostegno è nominato dal giudice tutelare e deve giurare di svolgere il proprio incarico con fedeltà e diligenza, tenendo conto dei bisogni del beneficiario. Può essere revocato se non è idoneo o se l'interessato non ne ha più bisogno.

Il ricorso introduttivo per la nomina di un amministratore di sostegno può essere inoltrato al tribunale, dal servizio sociale professionale, nei casi in cui sia assente la rete familiare o in presenza, all'interno della stessa, di una elevata conflittualità, a fronte dell’impellente necessità di intervenire a tutela del soggetto.

La domanda deve essere presentata direttamente al Giudice Tutelare presso il Tribunale competente territorialmente per il tramite di un legale.

Il giudice tutelare nomina l'amministratore di sostegno entro 60 giorni dalla presentazione della domanda (Legge 09/01/2004, n. 6, art. 3).

E’ attivo all’interno dell’ambito dell’ULSS2, rivolto a tutti i cittadini residenti nei comuni dei tre distretti, un servizio di supporto e consulenza per accedere alle misure di protezione giuridica con particolare riguardo all’Amministratore di Sostegno. Di seguito contatti e orari di servizio:

tutele.segreteria@gaponlus.it
Tel. 331-1268277 attivo 

Lunedì dalle 9:00 alle 12:00
Martedì dalle 8:30 alle 12:30
Giovedì dalle 14:30 alle 17:30